La ricostituzione della pensione consente la rideterminazione dell’importo di pensione, entro termini stabiliti da specifiche disposizioni di legge, per effetto di riconoscimento di contribuzione (figurativa, obbligatoria, da riscatto) versata o maturata in data anteriore a quella di decorrenza della pensione medesima.
In fase di ricostituzione, sia d’ufficio che a domanda, la pensione sarà ricalcolata in base alle norme vigenti al momento della decorrenza originaria e subirà una variazione in aumento o in diminuzione.
La domanda di ricostituzione può essere inoltrata dai pensionati pubblici e privati.
Le variazioni dell’importo a seguito di ricostituzione operano dalla decorrenza originaria della pensione, applicando i coefficienti di perequazione dall’origine. In sede di ricostituzione contributiva si procede all’accertamento di tutti i requisiti e al ricalcolo della pensione come se si trattasse di nuova liquidazione.
Se in occasione della domanda di ricostituzione vengono esclusi periodi di contribuzione già valutati in prima liquidazione, può verificarsi la perdita del diritto alla prestazione. Pertanto, la ricostituzione potrebbe determinare anche una modifica della decorrenza originaria della pensione o addirittura la perdita del diritto.
Per i ratei maturati successivamente alla data del 6 luglio 2011 e in caso di variazione a credito in favore dell’interessato, i limiti temporali per la rideterminazione dell’importo del trattamento pensionistico sono dati dai termini di prescrizione quinquennale (per esempio il rateo maturato il 7 luglio 2011 si prescrive il 7 luglio 2016).
Ai ratei arretrati maturati prima del 6 luglio 2011 si applica il previgente termine di prescrizione decennale ridotto – limitatamente al periodo di prescrizione residuo al 6 luglio 2011 – a cinque anni se superiore a tale durata (per esempio il rateo maturato il 6 luglio 2008, con periodo di prescrizione residuo al 6 luglio 2011 di sette anni, ha una prescrizione ridotta al limite di cinque anni residui e si prescrive il 6 aprile 2016).
Per le variazioni a debito, la prescrizione è decennale poiché si applica la normativa sul recupero degli indebiti pensionistici.
A seguito dell’entrata in vigore della legge 15 luglio 2011, n. 111 che ha modificato i termini di decadenza per l’azione giudiziaria in materia pensionistica, per le domande di ricostituzione intervengono i termini di decadenza di tre anni, a condizione che la prestazione pensionistica sia riconosciuta con prima liquidazione dal 6 luglio 2011 e che il provvedimento di prima liquidazione sia viziato da errore per fatti noti all’Istituto e non per fatti sopravvenuti successivamente al provvedimento stesso.
Pertanto la domanda di ricostituzione presentata per ottenere l’integrale riconoscimento della prestazione, non correttamente calcolata in fase di prima liquidazione pur in presenza di tutti gli elementi utili, può trovare accoglimento solo se presentata entro tre anni dal provvedimento di liquidazione della pensione, o, laddove questo non sia disponibile, dalla riscossione del primo rateo di pensione.
Invece, la domanda di ricostituzione presentata per fatti sopravvenuti, che variano gli elementi di calcolo della pensione alla decorrenza, non prevede alcuna decadenza e gli eventuali arretrati sono corrisposti nel rispetto dei previsti termini prescrizionali quinquennali.
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