DISABILITA’ LEGGE 104
La Legge 5 febbraio 1992 n. 104, più nota come legge 104, è il riferimento legislativo “per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con gravi disabilità.
Per beneficiare delle Agevolazioni e dei Permessi previste dalla Legge 104, è necessario possedere un handicap grave: minorazione fisiche, psichiche o sensoriali, in situazioni stabilizzate oppure progressive, che siano causa di difficoltà di apprendimento e di integrazione.
Ai lavoratori dipendenti con disabilità grave e ai lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari con disabilità grave, vengono concessi, in presenza di determinate condizioni, permessi e periodi di congedo straordinario retribuiti.
A CHI SPETTA
Permessi retribuiti ai sensi dell’art. 33 della Legge 104/92 spettano:
- alle persone disabili in situazione di gravità;
- ai genitori, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
- al coniuge della persona disabile in situazione di gravità;
- ai parenti o affini entro il 2° grado della persona disabile in situazione di gravità.
Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Sono esclusi dal diritto ai permessi i seguenti lavoratori:
- a domicilio;
- addetti ai servizi domestici e familiari;
- agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o familiari;
- autonomi;
- parasubordinati.
Congedo straordinario ai sensi – dell’art. 42 del D.lgs. 151/2001 spetta secondo il seguente ordine di priorità:
- al coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
- ai genitori, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
- al figlio convivente della persona disabile in situazione di gravità;
- ai fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità;
- ai parenti/affini entro il terzo grado conviventi della persona disabile in situazione di gravità.
Sono esclusi dal diritto al congedo straordinario i seguenti lavoratori:
- addetti ai servizi domestici e familiari;
- a domicilio;
- agricoli giornalieri;
- autonomi;
- parasubordinati.
Il congedo straordinario non può essere richiesto:
- durante le pause di sospensione contrattuale in caso di contratto di lavoro part-time verticale;
- quando la persona disabile in situazione di gravità da assistere sia ricoverata a tempo pieno (fatte salve alcune eccezioni);
- nelle stesse giornate di fruizione dei permessi retribuiti L. 104/1992.
I permessi ed il congedo straordinario non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità.
COSA SPETTA
Ai lavoratori disabili in situazione di gravità spettano in alternativa:
– riposi orari giornalieri a seconda dell’orario di lavoro;
– tre giorni di permesso mensile.
Ai genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità minori di tre anni spettano in alternativa:
– i tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore;
– prolungamento del congedo parentale con diritto per tutto il periodo ad un’indennità pari al 30% della retribuzione.
– permessi orari retribuiti rapportati all’orario giornaliero di lavoro: 2 ore al giorno in caso di orario lavorativo pari o superiore a 6 ore, un’ora in caso di orario lavorativo inferiore a 6 ore.
REQUISITI
-essere lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part-time) e assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l’Inps;
– la persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi sia in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art. 4, comma 1 L. 104/92);
– mancanza di ricovero a tempo pieno della persona in situazione di disabilità grave. Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.
QUANTO SPETTA
-I permessi fruiti a giorni saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta;
-i permessi fruiti a ore (assimilati ai permessi per allattamento Circ. 162/93 punto 1, 8° capoverso) saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta;
-quelli concessi a titolo di prolungamento del congedo parentale fino al 12° anno di vita del bambino saranno indennizzati al 30% della retribuzione effettivamente corrisposta.
IL CONGEDO STRAORDINARIO
Il congedo straordinario è un periodo di assenza dal lavoro retribuito concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità grave.
Spetta ai lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità:
- coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità;
- padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente;
- figlio convivente della persona disabile in situazione di gravità, esclusivamente nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- fratello o sorella convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
REQUISITI
Per richiedere il congedo straordinario bisogna essere lavoratori dipendenti privati (anche part- time).
La persona per la quale si chiede il congedo straordinario deve essere in situazione di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/92, riconosciuta dalla competente commissione medica integrata ASL/INPS, ma non deve essere ricoverata a tempo pieno (per le intere 24 ore) presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurino assistenza sanitaria continuativa.
Non è possibile richiedere il congedo straordinario durante il ricovero a tempo pieno della persona disabile da assistere (circolare INPS 3 dicembre 2010 n. 155), fatte salve alcune eccezioni previste dalla legge (circolare INPS 6 marzo 2012 n. 32):
- interruzione del ricovero a tempo pieno del disabile per effettuare visite e terapie appositamente certificate;
- ricovero a tempo pieno di un disabile in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
- ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale sia richiesta dai sanitari della struttura la presenza della persona che presta assistenza.
Il riconoscimento della disabilità grave produce effetto dalla data del rilascio del relativo attestato, salvo che nello stesso sia indicata una validità decorrente dalla data della domanda.
Nel caso di mancato rilascio della certificazione di disabilità grave entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, l’interessato può presentare un certificato rilasciato da un medico della ASL specialista nella patologia denunciata. Tale certificazione avrà efficacia fino all’accertamento definitivo.
La certificazione provvisoria di disabilità in situazione di gravità deve anche specificare la diagnosi e le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che la patologia determina. Il medico si assume la responsabilità di quanto attestato in verità, scienza e coscienza. La certificazione provvisoria rilasciata dalla commissione medica integrata, invece, può essere presa in considerazione anche prima dei 45 giorni dalla domanda di riconoscimento di disabilità grave e avrà validità fino alla emissione del provvedimento definitivo.
Qualora il provvedimento definitivo non accerti la disabilità grave si procederà al recupero del beneficio fruito.
DOMANDA
La domanda ha validità a decorrere dalla sua presentazione.
È possibile richiedere fino a un massimo di due anni di congedo straordinario nell’arco della vita lavorativa: tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto per ogni disabile grave. Pertanto chi ha più di un familiare disabile può beneficiare del congedo per ciascuno di essi, ma non potrà comunque mai superare i due anni. Infatti, non è previsto il cosiddetto “raddoppio”.
Il beneficio è frazionabile anche a giorni. Perché non siano conteggiati i giorni festivi, i sabati e le domeniche è necessaria l’effettiva ripresa del lavoro tra un periodo e l’altro di fruizione.
Il congedo straordinario e i permessi retribuiti per assistere familiari disabili non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità (Referente unico, decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119).
È fatta eccezione per i genitori, anche adottivi, di figli disabili in situazione di gravità a cui viene riconosciuta la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di benefici per lo stesso figlio anche alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l’altro non può utilizzare il congedo straordinario.
QUANTO SPETTA
L’indennità per il congedo straordinario corrisponde alla retribuzione ricevuta nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione, entro un limite massimo di reddito rivalutato annualmente.
I periodi di congedo non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.
Il periodo di fruizione del congedo straordinario è coperto da contribuzione figurativa valida per il diritto e per la misura della pensione.
Per i congedi fruiti a settimane intere o a giornate, l’importo della retribuzione figurativa non può superare rispettivamente quello massimo settimanale o giornaliero.
I datori di lavoro devono determinare il periodo massimo fruibile dagli interessati, tenendo in considerazione gli eventuali periodi di congedo già richiesti.
L’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo rivalutato annualmente sulla base delle variazioni ISTAT.
L’indennità di congedo straordinario è anticipata dal datore di lavoro con la possibilità di conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.
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