ASSEGNO DI MATERNITA’

L’assegno di maternità, detto anche “assegno di maternità dei Comuni”, è  un contributo mensile concesso alle madri disoccupate e viene  pagato direttamente dall’INPS (articolo 74 del d.lgs. n. 151/2001).

L’assegno di maternità può essere richiesto dalla madre del bimbo (o dal tutore della madre solo se quest’ultima è interdetta) e, in casi particolari, da altri soggetti.
Possono richiedere l’assegno anche le madri di:

  • bambini in affidamento preadottivo
  • bambini ricevuti in adozione senza affidamento.
    In tali casi i minori non devono aver superato i 6 anni di età al momento dell’affidamento preadottivo o dell’adozione senza affidamento. Per gli affidamenti e le adozioni internazionali, i minori non devono, invece, aver superato la maggiore età
  • neonati riconosciuti dalla sola madre;
  • neonati che muoiono entro il quinto mese di vita. In questo caso, l’assegno può comunque essere erogato per tutti e cinque i mesi.

L’art. 11 del Decreto n. 452/00 e s.m.i. dispone che l’assegno, in casi particolari, può essere richiesto anche da:

  • il padre in caso di abbandono del neonato da parte della madre o in caso di affidamento esclusivo al padre da parte dell’Autorità Giudiziaria;
  • il padre maggiorenne, in caso di madre minore di età (come in tutte le altre ipotesi di incapacità di agire), a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento del parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà;
  • l’affidatario preadottivo o l’adottante senza affidamento, in caso di separazione legale tra i coniugi;
  • l’adottante non coniugato nei casi di adozione speciale che si verificano quando:
    1. vi è un vincolo di parentela o un rapporto stabile e duraturo fra il minore orfano e l’adottante;
    2. il minore è portatore di handicap ed è orfano di entrambi i genitori;
    3. è stata accertata l’impossibilità di affidamento preadottivo del minore;
  • il padre che ha riconosciuto il neonato o il coniuge della donna alla quale spetterebbe il beneficio, in caso di decesso di quest’ultima;
  • altre persone cui il minore sia stato affidato in caso di neonati non riconoscibili o non riconosciuti dai genitori.

CHI HA DIRITTO ALL’ASSEGNO DI MATERNITA’ DEL COMUNE:

L’assegno spetta  per ogni figlio nato o adottato sotto i 6 anni di età alle madri disoccupate o che pur lavorando non hanno diritto ad altre indennità di  maternità (con  meno di 3 mesi di contributi versati in un anno) nei casi di :

  • parto,
  • adozione o
  • affidamento preadottivo, 

sia a  cittadine italiane che straniere residenti in Italia (possono  variare da Comune a Comune le specifiche sulla tipologia di permesso di soggiorno)   che non hanno copertura oppure che ce l’hanno ma inferiore al minimo  (indicato nella circolare INPS sui salari minimi) , in questo caso si riceve una integrazione.

Inoltre non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS.

QUANDO E A CHI VA PRESENTATA LA DOMANDA  di ASSEGNO DI MATERNITA DEL COMUNE

La domanda va presentata  entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido , al Comune di residenza, che verifica  la sussistenza dei requisiti di legge (articoli 17 e segg. DPCM  21 dicembre 2000).

Per richiedere l’assegno di maternità è necessario pertanto presentare:

  • il modello ISEE (Scarica il modulo relativo ai documenti necessari al fine di presentare tale modello)
  • Documento di identità

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