ASSEGNI FAMILIARI

L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall’INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi.

A CHI SPETTA

L’Assegno per il Nucleo Familiare erogato dall’INPS spetta a:

  • lavoratori dipendenti del settore privato;
  • lavoratori dipendenti agricoli;
  • lavoratori domestici e somministrati;
  • lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
  • lavoratori dipendenti di ditte cessate e fallite;
  • titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS;
  • titolari di prestazioni previdenziali;
  • lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno

La domanda deve essere accompagnata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) contenente la situazione reddituale e situazione patrimoniale del nucleo familiare per il calcolo dell’ISE.

DA QUANDO SPETTA

L’assegno spetta dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano i requisiti richiesti oppure dal 1° giorno del mese in cui si verifica il requisito della presenza dei tre figli minori.

FINO A QUANDO SPETTA

Il diritto all’assegno cessa dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell’ISEE o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza dei tre figli minori.

CHI PAGA

L’assegno è concesso dal Comune ed è pagato dall’INPS con due rate semestrali posticipate ciascuna con l’importo totale dovuto nel semestre precedente, sulla base dei dati trasmessi dal Comune.

L’assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe prestazioni erogate dagli Enti locali e dall’Inps.

 

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